(massima n. 1)
L'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve essere qualificata come eccezione di merito in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere proposta dalla parte interessata con il primo atto difensivo utile. La proposizione tardiva di tale eccezione, ad esempio con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non è ammissibile.