Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 663 del 10 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve essere qualificata come eccezione di merito in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere proposta dalla parte interessata con il primo atto difensivo utile. La proposizione tardiva di tale eccezione, ad esempio con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., non è ammissibile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.