(massima n. 1)
L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado.