(massima n. 1)
Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che, in un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di compravendita, aveva ritenuto tardiva la domanda subordinata di annullamento del contratto per vizio della volontà formulata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.).