(massima n. 1)
In tema di fideiussione, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., per mancato esercizio del diritto del creditore contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, deve essere proposta dal fideiussore nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. La prima udienza di trattazione e le memorie ex art. 183 c.p.c. possono essere utilizzate solo per precisare eccezioni gią formulate, senza introdurre nuovi temi di indagine.