Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25804 del 26 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare inammissibile il deposito documentale effettuato dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., anche in mancanza di una formale opposizione da parte della controparte. La natura perentoria di tali termini impone il rigetto della tardiva produzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.