(massima n. 1)
In tema di espropriazioni, l'incompetenza del tribunale ordinario per materia o valore deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ai sensi dell'art. 38, terzo comma, c.p.c. Trascorso tale termine, qualsiasi eccezione o rilievo d'ufficio sull'incompetenza non può più essere avanzato, pena la nullità dell'atto di giudizio che lo recepisca tardivamente.