(massima n. 1)
Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire informazioni necessarie all'espletamento del suo incarico, anche se non fornite dalle parti entro i termini perentori previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., purché tali informazioni rientrino nell'ambito del sapere specialistico proprio del c.t.u.