Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18275 del 3 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La produzione di documenti in appello è soggetta a stringenti condizioni temporali. La parte che intende produrre nuovi documenti deve farlo rispettando i termini istruttori stabiliti durante il primo grado di giudizio, e non può introdurre nuovi documenti tardivamente solo per contrastare le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio (artt. 183 e 345 c.p.c.).

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