(massima n. 1)
La produzione di documenti in appello è soggetta a stringenti condizioni temporali. La parte che intende produrre nuovi documenti deve farlo rispettando i termini istruttori stabiliti durante il primo grado di giudizio, e non può introdurre nuovi documenti tardivamente solo per contrastare le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio (artt. 183 e 345 c.p.c.).