(massima n. 1)
La evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., vigente prima della riforma operata dall'art. 3, co. 13, lett. b, D.Lgs. n. 149 del 2022, di fatti gią sottoposti, nella loro comprensibile essenzialitą, al dibattito processuale con l'atto introduttivo del giudizio, non importa tardivo mutamento della causa petendi, nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge, della quale il giudice č tenuto a conoscere.