Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5884 del 5 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La modificazione della domanda originaria, da inadempimento contrattuale per mancanza di qualità a vendita di aliud pro alio, è ammissibile, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

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