(massima n. 1)
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti possono essere proposte in separati processi solo se risulta in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. In caso contrario, il giudice può dichiarare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando alle parti la possibilità di depositare memorie ex art. 101 comma 2 c.p.c.