(massima n. 1)
L'eccezione di estinzione del processo, per una delle cause indicate dall'art. 307, 3° comma, cod. proc. civ., può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in fase di impugnazione, a seguito della modifica dell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ.; tuttavia, l'introduzione di circostanze di fatto nuove nel processo di appello è soggetta alle preclusioni processuali previste dagli artt. 183 e 345 cod. proc. civ.