Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25324 del 20 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito dei procedimenti civili, la strumentalitą tra un accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 c.p.c. e il successivo giudizio di merito deve essere intesa in senso giuridico, e non di mero fatto; le spese sostenute in tale fase non possono essere considerate di natura giudiziale ma come spese stragiudiziali, da valutare e liquidare nel successivo giudizio di merito come danno emergente, purché provate e documentate.

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