(massima n. 1)
Nell'ambito dei procedimenti civili, la strumentalitą tra un accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 c.p.c. e il successivo giudizio di merito deve essere intesa in senso giuridico, e non di mero fatto; le spese sostenute in tale fase non possono essere considerate di natura giudiziale ma come spese stragiudiziali, da valutare e liquidare nel successivo giudizio di merito come danno emergente, purché provate e documentate.