Cassazione civile Sez. II sentenza n. 34540 del 27 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In un accertamento tecnico preventivo, le spese del procedimento e il compenso del consulente tecnico devono essere posti a carico della sola parte richiedente, non essendo significativa in questa fase la solidarietā delle parti prevista per il giudizio di merito. L'obbligo di pagamento del compenso al consulente, liquidato dal giudice, č quindi esclusivamente a carico del richiedente, nel cui interesse la verifica tecnica č stata effettuata.

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