Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13154 del 18 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese sostenute nell'accertamento tecnico preventivo devono essere considerate spese giudiziali nel successivo giudizio di merito e poste a carico della parte soccombente, salvo i casi di compensazione. Non possono invece costituire danno da risarcire in un giudizio autonomo ad hoc.

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