(massima n. 1)
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessitą della sua comunicazione al debitore.