(massima n. 1)
In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilitą che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validitą previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullitą, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsitą.