Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27408 del 26 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilitą che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validitą previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullitą, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsitą.

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