Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27027 del 8 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di inefficacia del provvedimento di reintegrazione nel possesso può essere riconducibile alla previsione dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c., che permette tale dichiarazione su ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, nei casi in cui a conclusione del giudizio di merito sia stato dichiarato inesistente il diritto alla cautela. Tuttavia, qualora la domanda possea contenesse già la richiesta di merito possessorio, la dichiarazione di inefficacia può essere pronunciata dal Tribunale che ha emesso il provvedimento cautelare secondo le regole processuali ordinarie.

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