(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice dichiara la perdita di efficacia di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 669-novies c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, pur se formalmente inserito nel dispositivo di una sentenza; ne consegue l'inammissibilitą del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., restando invece esperibile il reclamo - ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. - anche qualora la decisione sia stata disposta dal giudice collegiale.