(massima n. 1)
Ai fini del venir meno della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di una causa pregiudiziale, non č equiparabile alla sentenza di merito di primo grado il provvedimento cautelare emesso dal giudice ordinario, atteso che, ai sensi dell'art. 669-octies, comma 9, c.p.c., esso non esplica alcuna efficacia di accertamento, neppure provvisoria, in un diverso processo e non č idoneo a sciogliere il rapporto di pregiudizialitā necessaria tra i due giudizi.