Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19550 del 13 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di convalida di sfratto per morositą relativo a locazione commerciale, il pagamento dei canoni arretrati offerto ed effettuato "banco iudicis" non ha efficacia sanante automatica, né impedisce la declaratoria di risoluzione del contratto, in difetto di rinuncia del locatore alla domanda risolutoria, permanendo il grave inadempimento del conduttore che ha sospeso unilateralmente e integralmente il pagamento del canone per un lungo periodo, pur continuando a godere dell'immobile.

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