(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimitą del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.