(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione č ammissibile solo contro provvedimenti che abbiano carattere di decisorietā e definitivitā. Le ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., in quanto provvedimenti meramente temporanei e destinati ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione, non presentano tali caratteristiche e pertanto non sono impugnabili tramite ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.