(massima n. 1)
La responsabilità civile del magistrato, secondo la legge n. 117 del 1988, non può essere configurata per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, a meno che non si tratti di violazione manifesta della legge. Un provvedimento relativo alla concessione della provvisoria esecutività, reso ex art. 648 c.p.c., che successivamente venga revocato dopo un'istruttoria approfondita, non implica automaticamente colpa grave del magistrato.