Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22874 del 16 agosto 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo dopo che sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Diversamente, nel caso di opposizione, il decreto ingiuntivo diviene definitivo e opponibile alla massa fallimentare quando l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione diviene inoppugnabile prima della dichiarazione di fallimento.

(massima n. 2)

L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, che non rivive in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui l'estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto, che non ne sia munito, ma l'art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti.

(massima n. 3)

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.

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