Cassazione civile Sez. III sentenza n. 31447 del 2 dicembre 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

(massima n. 2)

Il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, giacché la mancata menzione di quest'ultimo provoca la nullità del precetto stesso, ex art. 654 c.p.c., non surrogabile dalla eventuale loro conoscenza aliunde da parte del debitore.

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