Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11097 del 10 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto come possibile, l'anzidetto danno futuro, sicché il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito.

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