Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7592 del 21 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto č consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.

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