(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna proposta dalla creditrice opposta con la comparsa di risposta fondata su contratto di pubblicità pacificamente sostitutivo di quello iniziale su cui era stata fondata la domanda monitoria, senza verificare l'unicità o meno dell'interesse sostanziale ad esse sotteso, ossia la riferibilità alla "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio").