(massima n. 1)
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi. (Nel caso di specie, relativo ad una procedura di espropriazione di crediti presso terzi, la Suprema Corte, nel ribadire l'enunciato principio di diritto, ha disposto la cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., non potendo l'azione essere proposta, della sentenza impugnata, la quale aveva valutato nel merito l'opposizione agli atti esecutivi, senza esaminare l'eccezione di tardività dell'azione sollevata da parte opposta e, a "fortiori", senza statuire sulla medesima).