Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22724 del 26 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi - vale a dire gli atti di parte con cui viene dato impulso all'esecuzione forzata - oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura (che si distinguono dagli atti preparatori - privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari - posti in essere nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti), a condizione che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia configurabile un interesse effettivo ed attuale alla rimozione dei relativi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver incidentalmente rilevato la tardivitą dell'intervento di alcuni creditori, aveva disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, sul rilievo che trattavasi di asserzione priva di carattere precettivo, come tale inidonea a recare "vulnus" alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, i quali, del resto, erano stati successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).

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