Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28319 del 10 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con cui il giudice del merito di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. disponga erroneamente la rimessione degli gli atti al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, gią regolarmente svoltasi, costituisce un atto meramente interno, preparatorio e organizzativo, insuscettibile opposizione; ne consegue che la parte o il giudice dell'esecuzione possono richiedere al presidente del tribunale di stabilire la definitiva assegnazione dell'affare, la quale, una volta disposta, onera il giudice incaricato di trattare la controversia nelle corrette forme, definendo il procedimento secondo la sua effettiva natura e l'oggetto, previa esatta qualificazione e idoneo inquadramento della domanda proposta (eventualmente, anche in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell'ufficio ai fini dell'assegnazione).

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