Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19128 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione all'atto esecutivo, proposta da un creditore intervenuto e contestante la legittimitą dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. qualora ponga in discussione soltanto la propria legittimazione a impugnare l'ordinanza stessa e non l'efficacia del titolo esecutivo.

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