(massima n. 1)
L'opposizione all'atto esecutivo, proposta da un creditore intervenuto e contestante la legittimitą dell'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. qualora ponga in discussione soltanto la propria legittimazione a impugnare l'ordinanza stessa e non l'efficacia del titolo esecutivo.