Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19932 del 19 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il debitore propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. oltre il termine di venti giorni dall'ultimo atto del procedimento, č a suo carico l'onere di allegare e dimostrare la sopravvenuta conoscenza dell'atto presupposto viziato, incluse le relative motivazioni, affinché si possa valutare la tempestivitą dell'opposizione. In mancanza di tale prova, il ricorso č inammissibile.

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