Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20811 del 25 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le parti del processo esecutivo devono denunciare, tramite l'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., qualsiasi errore riguardante il trasferimento all'aggiudicatario di un bene oggetto di pignoramento. È inammissibile un'azione autonoma volta a contrastare o limitare i risultati dell'esecuzione se non si è previamente attivato il rimedio endoesecutivo nei tempi e modi prescritti.

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