(massima n. 1)
Le parti del processo esecutivo devono denunciare, tramite l'opposizione prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., qualsiasi errore riguardante il trasferimento all'aggiudicatario di un bene oggetto di pignoramento. È inammissibile un'azione autonoma volta a contrastare o limitare i risultati dell'esecuzione se non si è previamente attivato il rimedio endoesecutivo nei tempi e modi prescritti.