Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21859 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di processo esecutivo, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine di venti giorni, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., a prescindere dalla gravitą del vizio dedotto. La tardivitą della proposizione dell'opposizione comporta la sua inammissibilitą, senza che possa farsi ricorso al principio della ragione pił liquida per decidere nel merito delle questioni prospettate. La sentenza che ha disatteso tale principio č suscettibile di cassazione, con dichiarazione di inammissibilitą dell'opposizione stessa.

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