(massima n. 1)
Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi, intesi come atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata o provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura, che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, configurando un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. Sono esclusi gli atti meramente interlocutori e preparatori privi di autonoma rilevanza esecutiva.