Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26443 del 10 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi, intesi come atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata o provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura, che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, configurando un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. Sono esclusi gli atti meramente interlocutori e preparatori privi di autonoma rilevanza esecutiva.

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