(massima n. 1)
Il debitore puō proporre opposizione agli atti esecutivi qualora voglia far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come motivo di invaliditā dell'atto successivo. Tale vizio procedimentale č deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dal primo atto di cui il debitore abbia avuto conoscenza legale.