(massima n. 1)
In caso di impugnazione di una intimazione di pagamento derivante da una cartella di pagamento, il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento deve essere contestato nel procedimento esecutivo con opposizione ex art. 617 c.p.c., non potendo sollevare tali vizi successivamente una volta che il processo esecutivo abbia avuto corso senza specifiche contestazioni da parte dell'esecutato.