(massima n. 1)
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione non possono essere impugnati direttamente con il regolamento di competenza, nemmeno quando contengono una statuizione sulla competenza. Tali provvedimenti sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.; la competenza viene quindi valutata attraverso l'impugnazione della sentenza che accoglie o rigetta l'opposizione agli atti esecutivi.