(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione prende atto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo di fare č impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., essendo irrilevante che contestualmente sia stata dichiarata l'estinzione del processo, poiché tale dichiarazione costituisce solo una presa d'atto della chiusura fisiologica del processo di esecuzione. La sentenza intervenuta nel relativo giudizio č ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost.