(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'esposizione dei fatti di causa rappresenta un requisito indispensabile di contenuto e forma del ricorso, che deve includere le doglianze già svolte nel ricorso originario ex art. 617 cod. proc. civ. È inammissibile un ricorso che non fornisca puntuali indicazioni né riproduca i motivi originari dell'opposizione esecutiva, costringendo la Corte a ricorrere ad altre fonti o atti per avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia.