Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21281 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, l'esposizione dei fatti di causa rappresenta un requisito indispensabile di contenuto e forma del ricorso, che deve includere le doglianze già svolte nel ricorso originario ex art. 617 cod. proc. civ. È inammissibile un ricorso che non fornisca puntuali indicazioni né riproduca i motivi originari dell'opposizione esecutiva, costringendo la Corte a ricorrere ad altre fonti o atti per avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia.

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