(massima n. 1)
Quando il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., l'unico mezzo di impugnazione consentito č il ricorso per cassazione. L'appello, in tal caso, deve essere dichiarato improponibile, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.