Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21325 del 25 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., l'unico mezzo di impugnazione consentito č il ricorso per cassazione. L'appello, in tal caso, deve essere dichiarato improponibile, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

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