Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23759 del 23 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione contro la cartella di pagamento per vizi formali va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., se non viene contestata la prescrizione del credito tributario. In tal caso, l'impugnazione deve essere proposta direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, cod. proc. civ., e non mediante appello.

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