(massima n. 1)
L'opposizione contro la cartella di pagamento per vizi formali va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., se non viene contestata la prescrizione del credito tributario. In tal caso, l'impugnazione deve essere proposta direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, cod. proc. civ., e non mediante appello.