(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.