(massima n. 1)
In materia di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., calcolato tenendo conto della proroga al primo giorno successivo a quello festivo. La tardivitą del deposito comporta l'inammissibilitą dell'opposizione.