(massima n. 1)
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che contengano una statuizione sulla competenza, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Il controllo della competenza sull'esecuzione si esercita tramite l'impugnazione, mediante regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.