(massima n. 1)
La devoluzione di beni immobili allo Stato, prevista dagli artt. 85 e ss. D.P.R. n. 602/1973, deve essere impugnata tramite l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ogni contestazione riguardante la validitą del provvedimento di devoluzione deve essere fatta valere tramite gli strumenti previsti nell'ambito del processo esecutivo, pena l'inammissibilitą di azioni autonome successive.