(massima n. 1)
L'affermazione del primo giudice, secondo cui l'opposizione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., č inequivoca. Tale presa di posizione implica che l'iniziativa giudiziaria della societā, da ricondurre all'opposizione agli atti esecutivi, non fu assunta nel rispetto del termine decadenziale per essa stabilito. Il modo condizionale usato dal giudice non esprime dubbio o incertezza sulla qualificazione dell'opposizione, ma piuttosto la necessitā che l'azione si svolgesse secondo le forme e termini previsti dall'art. 617 cod. proc. civ.