Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15473 del 3 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando viene tentata la notificazione di un'impugnazione o di un'opposizione per la cui proposizione l'ordinamento richiede che si realizzi, con la notificazione dell'atto di impugnazione o opposizione, prima il "contatto" con la controparte e dopo quello con il giudice adito (mediante il deposito e l'iscrizione a ruolo) e il procedimento notificatorio non si perfeziona perché il destinatario risulta trasferito in altro luogo ovvero non rinvenuto in quanto irreperibile, poiché la notificazione non si è perfezionata e, dunque, non ha determinato i suoi effetti secondo il modello legale correlato al procedimento notificatorio prescelto, l'esercizio del diritto di impugnazione non può dirsi avvenuto e, dunque, il relativo diritto deve intendersi consumato.

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